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Perdita della Vista dopo l’Intervento di Cataratta: Responsabilità Medica e Risarcimento
Perdita della Vista dopo l’Intervento di Cataratta: Responsabilità Medica e Risarcimento | Avvocato Gianluca Mengoni

Perdita della Vista dopo l’Intervento di Cataratta: Responsabilità Medica e Risarcimento

INTRODUZIONE AL CASO

Il sig. Alfa (nome di fantasia per preservare la privacy) in data 20/1/2022 si sottoponeva a visita specialistica oculistica e gli veniva diagnosticata la cataratta all’occhio sinistro e prescritta la rimozione.

Il giorno 22/3/2022 presso la Casa di Cura Beta, l’oftalmologo dott. Sempronio (altri nomi di fantasia), eseguiva l’intervento di facoemulsificazione (asportazione della cataratta) all’occhio sinistro del Signor Alfa, con impianto di cristallino artificiale. Rientrato nella propria abitazione, dopo aver riposato, il paziente lamentava di non avere alcuna visione utile nell’occhio operato.

ANALISI MEDICO-LEGALE: VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA SANITARIA

Il sig. Alfa ritenendo responsabile la Clinica della perdita del visus nell’occhio sx, incaricava il medico-legale e lo specialista per redigere una perizia nella quale venivano formulate le seguenti osservazioni: Il sig. Alfa, iperteso, valvulopatico, portatore di pacemaker e in trattamento Eliquis (per prevenire coaguli nel sangue), avrebbe dovuto essere valutato in maniera più approfondita prima dell’intervento di cataratta in occhio sx. Era doveroso ed ineludibile eseguire una tomografia retinica prima dell’atto chirurgico. L’analisi strumentale avrebbe evidenziato il foro maculare ed avrebbe, con il consenso informato del paziente, consigliato sia il tipo di intervento da eseguire – vitrectomia posteriore + tamponamento gas + facoemulsificazione + impianto cristallino – sia una attenta procedura farmacologica preparatoria con la sospensione temporanea dell’Eliquis e sua sostituzione con Calciparina per via sottocutanea addominale.

In data 8/6/2023 il ricorrente inoltrava richiesta danni alla Casa di Cura e veniva aperto il sinistro con la Compagnia Generali Italia spa, ma senza esito. Depositato il ricorso art. 696 bis cpc avanti al Presidente del Tribunale si costituivano i convenuti Casa di Cura e Generali Italia spa e all’udienza del 13/3/2024 veniva nominato il medico legale/specialista. Il sig. Alfa veniva sottoposto a visita medica, ma fallito il tentativo di conciliazione, il CTU in data 20/8/2024 depositava la consulenza medico legale dalla quale è emerso quanto segue.

RESPONSABILITÀ MEDICA DELLA CASA DI CURA

Il CTU ha ritenuto che la Casa di Cura non avesse nessuna responsabilità nella causazione dell’evento dal momento che non sussiste relazione eziologica tra la insorgenza nell’immediato post-operatorio della Occlusione Vena Centrale Retinica e la condotta dei sanitari e/o della struttura. Relativamente alla condotta omissiva, non si può individuare una azione che, se posta in essere, avrebbe sicuramente, o secondo il criterio del ‘più probabile che non’, evitato l’insorgenza dell’occlusione venosa, che non appare direttamente correlabile all’atto chirurgico, ma piuttosto a fattori predisponenti sistemici non dipendenti da esso.

ERRORI, LACUNE E OMESSA VALUTAZIONE PREOPERATORIA DA PARTE DEL CTU

Il CTU ritiene che il trattamento sanitario sia stato eseguito con adeguata perizia e che la perdita della vista OS subita dal sig. Alfa, essendo un soggetto a rischio per età, per ipertensione arteriosa e per dismetabolismo lipidico e successivo edema maculare, sia da attribuirsi esclusivamente ad una Occlusione Vena Centrale Retinica (OVCR) successiva all’intervento.

Il CTU omette completamente di valutare la condotta sanitaria preoperatoria tenuta dall’oftalmologo della Casa di Cura, secondo le più accreditate Linee Guida.
La Società Oftalmologia Italiana (SOI) nata nel 1861 è l’associazione scientifica più antica e rappresentativa in Europa e le sue linee guida sono le più accreditate nella comunità scientifica e aggiornate al 2016.
I suoi obiettivi sono:
– identificare le migliori pratiche cliniche esistenti oggi per garantire il risultato più vantaggioso per il paziente;
– garantire l’esecuzione dell’intervento di cataratta nel rispetto di una scrupolosa organizzazione strutturale e tecnologica;
Naturalmente non sono standard clinici da seguire nella cura di tutti i pazienti, spetta poi al giudizio del medico e dell’equipe decidere la terapia appropriata per ciascun paziente in base a tutte le specifiche caratteristiche cliniche.

In particolare il paragrafo 3 esamina la valutazione preoperatoria per il paziente a cui sia stata diagnosticata la cataratta ed ha i seguenti obiettivi:
1. confermare la diagnosi di cataratta;
2. determinare l’acuità visiva residua;
3. individuare la presenza di altre patologie oculari che possono limitare il recupero funzionale dopo l’intervento di cataratta;
4. individuare la presenza di fattori di rischio oculari per la comparsa di complicanze intraoperatorie e postoperatorie da riportare nel modulo informazione e consenso.

La valutazione preoperatoria prevede la valutazione oculistica che si basa sul:
– esame obiettivo in cui viene descritto lo stato anatomico dell’apparato visivo con particolare attenzione a tutti gli elementi che possono avere rilevanza ai fini della chirurgia e in particolare la presenza di patologie oculari associate alla cataratta;
– esame funzionale che rileva il visus lontano e vicino;
– esami strumentali (es. tomografia ottica (OCT) e fluorangiografia) che a giudizio del medico possono essere utili alla descrizione del quadro clinico preoperatorio del paziente.

Nel caso di specie il sig. Alfa di anni 75 come risulta dalla cartella clinica e confermato dal CTU, era affetto da:
1. malattia del nodo del seno trattata con impianto di pacemaker;
2. cardiopatia ipertensiva, anomalia Ebstein;
3. fibrillazione atriale parossistica;
4. ipertensione arteriosa primaria di grado medio;
5. sovrappeso corporeo;
6. ipercolesterolemia poligenica.

Il CTU precisa poi che per l’Occlusione Vena Centrale Retinica (OVCR) i fattori di rischio più comuni in correlazione con l’età sono l’ipertensione arteriosa, le patologie cardiovascolari, il diabete mellito, l’ipercolesterolemia e l’iperlipidemia.
Nello specifico il ricorrente presentava almeno tre di questi fattori di rischio e cioè: l’età, l’iperlipemia/dislipemia e l’ipertensione arteriosa; a queste criticità si deve aggiungere un calo del visus OC in un breve lasso di tempo, come specificato nella CTU, nel febbraio 2022 era di 6/10 e il 22 marzo 2022, giorno dell’intervento, era sceso a 2-3/10.

Per OVCR si intende il blocco della circolazione sanguigna all’interno di una vena retinica e può essere ischemica (totale con perdita del visus) e non ischemica (parziale con visus). Di fronte ad un paziente con tali criticità, l’oftalmologo dopo avere effettuato la visita oculistica con esame del fundus oculi, fra l’altro mal esplorabile per la cataratta come riportato in cartella clinica nell’esame obiettivo, avrebbe dovuto sospettare possibili lesioni o malattie della retina e della macula e pertanto, come suggeriscono le Linee Guida SOI, effettuare un esame strumentale tramite una tomografia retinica (OCT), esame che fornisce delle immagini ad elevata risoluzione della cornea, della macula e del nervo ottico, ed è indispensabile per la diagnosi di un’Occlusione Venosa Retinica (OVCR) e foro maculare.

Inoltre il CTU nel suo elaborato da atto di un allegato alla Cartella Clinica di un referto specialistico cardiologico del 20/11/2021, in cui si afferma che il sig. Alfa essendo cardiopatico, fra gli altri farmaci assumeva il farmaco ELIQUIS 5mg, che è un anticoagulante per prevenire la formazione di coaguli di sangue nel cuore. La letteratura medica sostiene che in caso di intervento di cataratta in un soggetto con le patologie del sig. Alfa, mantenere l’assunzione dell’Eliquis lo potrebbe esporre al rischio emorragico, infatti in occasione dell’intervento di cataratta OD eseguito presso altro Ospedale in data 10/1/2024, nella cartella clinica veniva prescritto “il paziente sospenderà Eliquis 2gg prima”, in quanto considerato un fattore di rischio.

In queste fattispecie più complesse di cataratta, è fondamentale la valutazione preoperatoria del paziente, mentre l’oftalmologo l’ha omessa completamente, non ritenendo di sospendere il farmaco, l’esito è stato infausto, ma di tutto questo il CTU non ne fa menzione. Alla luce di quanto esposto, l’intervento di cataratta effettuato dall’oftalmologo della Casa di Cura Beta non può considerarsi eseguito con adeguata perizia secondo le prescrizioni delle Linee Guida SOI e la buona pratica medica, pertanto la risposta del CTU al riguardo, deve considerarsi errata.

CONCLUSIONI E PROSPETTIVE LEGALI: RICHIESTE RISARCITORIE

Nel momento in cui sto scrivendo la causa pende avanti al Tribunale con richiesta di nuova CTU e una quantificazione per:

1. Danno biologico differenziale € 83.976,00
ITP gg 10 al 75%…………… € 862,50
ITP gg 15 al 50%…………… € 862,50

2. Danno Invalidità Temp. € 1.725,00

3. Al ricorrente spetta poi il risarcimento danno patrimoniale per:
spese CTU…………… € 610,00 (015)
spese CTP…………… € 976,00 (016)

4. danno all’autodeterminazione di grave entità sulla base Tabelle Trib. Milano quantificabile fino alla somma di € 20.000,00

 
Attualmente la causa è in attesa che il giudice decida sulle richieste istruttorie, l’articolo verrà aggiornato con esito.

 
Studio Legale Avvocato Gianluca Mengoni
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