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Danni da insidie stradali: come ottenere il risarcimento

Danni da insidie stradali: come ottenere il risarcimento

Sei rimasto coinvolto in un sinistro a causa di una caduta in una buca presente sul manto stradale, o per la presenza di materiale pericoloso sull’asfalto (olio, ghiaia, ghiaccio ecc), per marciapiedi sconnessi, per guardrail non in sicurezza, o ancora, per crollo improvviso di alberi, vegetazione che provoca mancanza di visibilità, caditoie non a raso con il manto stradale, griglie di tombini rotte, mancanza di segnaletica ecc…? Tutti questi eventi possono provocare danni agli utenti della strada, causando lesioni fisiche e materiali per cattiva o mancata manutenzione delle strade e dei luoghi adibiti a pubblico transito.

…E ADESSO?

In tutti i casi sopra elencati e qualificabili come danni da insidia, si configura una precisa responsabilità in capo alla Pubblica Amministrazione (P.A.), la quale nella qualità di proprietaria o gestore del bene demaniale, è tenuta a risarcire i danni cagionati agli utenti a causa di sinistri stradali occorsi per omessa o insufficiente manutenzione delle rete stradale. La prima cosa da fare è inoltrare una richiesta danni per raccomandata al proprietario del bene demaniale che potrebbe essere Autostrade per l’Italia spa, la Provincia, il Comune o l’ANAS e qui serve l’assistenza di un legale per rivolgere la richiesta all’Ente competente.

ORIENTAMENTO DELLA GIURISPRUDENZA SULLA RESPONSABILITA DELLA P.A.

Per molti anni l’orientamento dominante in giurisprudenza è rimasto ancorato al concetto di insidia e trabocchetto, per cui la P.A. era tenuta a mantenere il patrimonio stradale in uno stato tale da impedire che l’utente potesse subire conseguenze pregiudizievoli a causa dell’esistenza di situazioni di pericolo occulte e imprevedibili. Si affermava sostanzialmente che, a causa della notevole estensione e vastità delle rete stradale pubblica e dell’uso generalizzato delle collettività, fosse impossibile per la P.A. esercitare un controllo effettivo, con conseguente onere probatorio a carico del danneggiato di dimostrare ai sensi dell’art. 2043 cc la condotta tenuta, il danno subito, il nesso di causalità (inteso come conseguenza normale fra condotta del danneggiato e sinistro) nonché l’elemento soggettivo della colpa della P.A. Praticamente si rendeva gravoso per il danneggiato provare il sinistro ed essere risarcito. Con la sentenza della Cassazione n.15384/06 si ha una rottura con il precedente orientamento e la giurisprudenza arriva ad affermare una responsabilità oggettiva della P.A. per i beni demaniali in custodia, ai sensi dell’art. 2051 cc. Ne deriva che per dimostrare la responsabilità della P.A. è sufficiente che sussista il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno arrecato. Sul paino processuale ciò comporta una grande facilitazione per il danneggiato che dovrà soltanto fornire la prova dell’evento dannoso in cui è stato coinvolto e del nesso di causalità e cioè che il sinistro si è verificato come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. (sentenza Cassazione n.79637/12). La P.A. per esimersi dalla responsabilità, dovrà provare che il sinistro si è verificato per un caso fortuito o comportamento del danneggiato.

CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA’ DELLA P.A.

IL CASO FORTUITO

Una volta dimostrato il nesso di causalità tra l’insidia stradale (buca ecc.) e il danno, è sempre configurabile la responsabilità del custode, a meno che la P.A. dimostri che l’evento lesivo si è verificato a seguito del c.d. caso fortuito riconducibile non alla cosa (buca ecc.) ma ad un elemento esterno avente i caratteri dell’oggettiva imprevedibilità e inevitabilità che può essere costituita dalla forza maggiore, dal fatto del terzo o dallo stesso danneggiato. Per far comprendere meglio al lettore, la giurisprudenza ha considerato casi di forza maggiore, il temporale, il nubifragio o la calamità naturale, tenendo conto della particolare intensità ed eccezionalità del fenomeno. Un esempio di esclusione della responsabilità della P.A. per fatto del terzo può essere il caso del cantiere stradale, in cui l’area risulti completamente recintata e affidata all’esclusiva custodia dell’appaltatore e pertanto dei danni subiti ne risponderà soltanto lui.

LA CONDOTTA DEL DANNEGGIATO

Un’altra causa di esclusione di responsabilità per la P.A. o per lo meno di un concorso di colpa è costituita dalla condotta del danneggiato. Gli utenti della strada sono gravati pertanto secondo il principio di autoresponsabilità codificato dall’art. 1227 c.c. di un dovere generale di attenzione e diligenza, in base al quale il comportamento del soggetto danneggiato contrario alla c.d. ordinaria diligenza, può incidere sulla responsabilità della P.A. fino a limitarla o addirittura escluderla. Sarà onere della P.A. provare che l’evento dannoso sia stato, in tutto o in parte, determinato dal comportamento stesso del danneggiato, mentre sarà onere del danneggiato dimostrare il contrario. Un esempio potrebbe essere la presenza di un ostacolo (dislivello di ghiaia), evitabile con un maggior livello di attenzione ad escludere la responsabilità della P.A. o ancora l’utilizzo improprio del bene demaniale rispetto all’ordinaria destinazione.

COME SI COMPORTANO LE COMPAGNIE ASSICURATRICI DEGLI ENTI PUBBLICI

Per esperienza professionale, difficilmente si riesce ad essere risarciti al 100% in quanto le assicurazioni cercano sempre di trovare una causa di esclusione delle responsabilità per fatto imputabile al danneggiato e la maggior parte dei sinistri vengono liquidati in concorso di colpa, sempre che il danneggiato provi il sinistro con documentazione fotografica, testimoni o meglio ancora con l’intervento delle Autorità. Il mio consiglio è quello di acquisire nell’immediatezza dell’evento tutte le prove e farsi assistere da un legale

L’AVVOCATO MENGONI ESAMINA ALCUNE CASISTICHE DI INSIDIA STRADALE

E’ interessante esaminare come la giurisprudenza si sia pronunciata su alcune casistiche:
Caduta nella buca – La Cassazione con sentenza n.19154/12 ha ribadito che il cittadino che cade nella buca nella piazza del paese, ha diritto al risarcimento da parte del Comune, a meno che non sia provato che il dissesto si è verificato in modo improvviso e imprevedibile o che il danneggiato abbia avuto una condotta imprudente.
Pneumatico abbandonato sulla sede stradale – La Cassazione con sentenza n.783/13 ha esaminato il caso di un autotrasportatore che veniva a collisione con un pneumatico con cerchione, abbandonato sulla carreggiata all’interno di una galleria; la convenuta Autostrade per l’Italia spa ha sostenuta la mancanza di responsabilità per caso fortuito. La Corte ha affermato l’esistenza dell’insidia in quanto l’Autostrada era stata avvertita delle presenza dell’ostacolo da più di tre ore prima del sinistro, senza che si fosse adoperata per rimettere la strada in condizioni di sicurezza.
Guard-rail non in sicurezza – La Cassazione Penale con sentenza n.30190/13 ha condannato per omicidio colposo i vertici del Consorzio Autostrade Siciliane, per la morte di quattro giovani precipitati con l’auto da un viadotto alto 50mt, dopo aver urtato il guard-rail di sinistra e sfondato quello di destra. La presenza di barriere inadeguate hanno rappresentato una vera e propria insidia per gli inconsapevoli automobilisti, non avvisati da nessuna segnaletica di pericolo e oltre al fatto che i recenti lavori di bitumatura avevano abbassato ulteriormente l’altezza già insufficiente delle barriere di contenimento. I periti nominati dal Giudice sono arrivati alla conclusione che in caso di installazione di una barriera per bordo ponte ad elevata capacità di contenimento (classe H4) il veicolo dei ragazzi sarebbe stato contenuto in carreggiata e per gli occupanti si sarebbero verificate, con ogni probabilità soltanto lesioni con medie entità.
Scala Mobile – Anche i danni dall’utilizzo di scala mobile può costituire insidia, con la conseguenza che l’Ente pubblico avendo la custodia, risponde dei danni subiti dal cittadino a causa della caduta, a meno che dimostri che il danno si è verificato per caso fortuito o colpa del danneggiato (Tribunale di Roma 21/7/83)
Impianto semaforico – Ricorre la situazione di insidia nel caso di un semaforo che ad un incrocio stradale segnali luce verde per i veicoli provenienti da una data direzione di marcia e proietti luce intermittente ovvero nessuna luce per i veicoli provenienti dalla direzione di marcia perpendicolare rispetto alla prima (Tribunale di Firenze 23/11/94)
Fascia d’acqua – Si ritiene insidia la presenza di una fascia d’acqua che attraversa tutta le sede stradale in prossimità di una curva, sia perché non segnalata e non visibile, sia perché non prevedibile, essendosi il fatto verificatosi in una giornata di sole. (sentenza Cassazione n.3630/97)
Lastra ghiacciata – E’ considerata insidia la presenza sulla strada di una lastra ghiacciata, non derivante da una precedente nevicata ma dal repentino raffreddamento di una superficie umida (Tribunale di Spoleto 8/2/92).
A QUESTO LINK UN ARTICOLO DI APPROFONDIMENTO SULLE INSIDIE STRADALI DA LASTRA GHIACCIATA

RICHIEDI UN PARERE ONLINE

L’avv. Gianluca Mengoni con il servizio “Avvocato OnLine” vi può dare un parere preliminare sulla risarcibilità o meno del sinistro in cui siete rimasti coinvolti, evitando così inutili spese mediche o anche legali che non vi saranno rimborsate, inviando per email la documentazione fotografica del luogo sinistro e dettagliata descrizione delle dinamica e indicazione dell’Ente proprietario della strada. Nel caso di parere positivo, potete conferire all’avv. Mengoni mandato per richiedere il risarcimento; il fatto della lontananza fra cliente e avvocato non costituisce difficoltà, perché una volta acquisita la documentazione il sinistro viene trattato con la Compagnia Assicurativa.

COSTO

Per la procedura di richiesta danni da insidie stradali, l’avv. Mengoni richiede soltanto la somma di €20 per l’invio delle raccomandate all’Ente Pubblico e alla Compagnia Assicurativa, dopo di che, nel caso di liquidazione del sinistro, l’avvocato sarà pagato dalla compagnia assicuratrice.

PROCEDURA PER RISARCIMENTO DANNI DA INSIDIA STRADALE

I tempi per ottenere il pagamento sono piuttosto lunghi, sia per gli accertamenti dello stato dei luoghi e anche perché vie è la tendenza degli Enti di pagare direttamente i risarcimenti per sinistri di modeste entità. Una volta verificatosi il sinistro occorre:
1. Inoltrare richiesta danni all’Ente Pubblico di competenze e Compagnia Assicurativa
2. Acquisire verbale delle autorità se intervenute oppure effettuare rilievo fotografico luogo del sinistro con eventuali testimonianze.
3. Se avete subito lesioni, effettuare certificazione medica fino alla guarigione ed eventuale perizia medico-legale
4. Se la vostra auto ha subito danni materiali, effettuare preventivo riparazione presso carrozzeria
5. La Compagnia assicurativa se riterrà risarcibile il sinistro, provvederà ad incaricare perito per danni materiali e medico per visita.
6. Una volta acquisita tutta la documentazione, l’avvocato provvederà alla trattazione del sinistro

ALCUNE CASISTICHE DI INSIDIE STRADALI TRATTATE DALL’AVVOCATO MENGONI

(clicca sulle immagini per ingrandire)

A Cuneo per mancanza guardrail lungo la strada, un auto finisce in un torrente. Chiara responsabilità dell'Ente competente. In Ancona a causa di caditoie otturate in seguito a temporale, si è creato in un avvallamento stradale un effetto piscina in cui l'automobilista è rimasto in panne con danneggiamento del motore dell'auto. Insidia stradale: a Monza isola spartitraffico senza segnaletica verticale e quella orizzontale poco visibile. Classico sanpietrino dissestato e non visibile perché ricoperto d'acqua. Recente sentenza della Cassazione riconosce la responsabilità per mancata custodia dell'Ente competente. Buca su asfalto nel Comune di Vibo Valentia con conseguente caduta di ciclista Corriere Adriatico articolo Insidie Stradali | Avvocato Gianluca Mengoni
 
 
L’ultima immagine (fonte: Corriere Adriatico) vuole porre all’attenzione degli utenti un caso emblematico in materia di insidie stradali verificatosi nel Comune di Ancona, dove un passante cade a causa di un marciapiede rotto e instaura un giudizio di risarcimento danni contro il Comune. Il Tribunale rigetta la richiesta motivandola che le “condizioni della strada erano pienamente visibili a chi con un minimo di attenzione percorreva la strada a piedi” condannando il richiedente a risarcire il Comune per € 13.430 per spese legali.
Il consiglio che possiamo dare è di essere molto prudenti prima di instaurare giudizi di risarcimento per questo tipo di danni, soprattutto avanti ai Tribunali, mentre più disponibili sono i Giudici di Pace. Il servizio Avvocato onLine ha proprio lo scopo di dare una valutazione in base alla nostra esperienza sull’esistenza o meno dei presupposti per tali tipi di risarcimenti.
 
 

Riguardo Gianluca Mengoni

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