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Quando viene negato l’assegno divorzile e di mantenimento ai figli?
Quando viene negato l’assegno divorzile e di mantenimento ai figli? | Avvocato Gianluca Mengoni

Quando viene negato l’assegno divorzile e di mantenimento ai figli?

Un’importante sentenza che crea un precedente in tema di divorzi e mantenimento del coniuge e dei figli. Scopriamo come è andata e le argomentazioni che hanno portato a questa decisione.
 

 
Sentenza n. — / 2019 pubbl. il 15/02/2019 RG n. — / 2014

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA

PRIMA CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi – Presidente
dott. Valentina Rascioni – Giudice Relatore
dott. Alessandro Di Tano – Giudice
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. promossa da ————– rappresentata e difesa dall’avv. ————– per procura a margine della memoria di costituzione e risposta ricorso introduttivo

RICORRENTE
contro
————– rappresentato e difeso dall’avv. Gianluca Mengoni per procura a margine della memoria di costituzione e risposta

RESISTENTE
nonché nei confronti di

Procura della Repubblica di Ancona in persona del procuratore pro tempore

INTERVENUTO

Sulle CONCLUSIONI

Precisate dalle parti all’udienza tenutasi in data 16.01.2019:

PARTE RICORRENTE:
“Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Falconara Marittima (AN) il ————– tra la Sig.na ————– nata a ————– (AN) il ————– e residente a ————– (AN) ed il sig. ————– nato a ————– (AN) il ————– oggi residente a ————– con ogni conseguente statuizione come per necessità e/o legge ed alla seguenti condizioni:
1) Il sig. ————– verserà alla sig.na ————– assegno mensile di euro 350,00 quale contributo al mantenimento della stessa da versarsi entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese e rivalutabile annualmente.
2) Il sig. ————– verserà alla figlia ————– la somma mensile di euro 250,00 entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, da rivalutarsi annualmente, a titolo di concorso nel mantenimento della stessa nei periodi nei quali non fosse occasionalmente occupata e sino a quando non avrà stabile e decorosa attività lavorativa.
3) Il sig. ————– contribuirà in ragione del 50% a tutte le spese straordinarie, sanitarie, formative e sportive che si renderanno necessarie e /o utili per la formazione professionale e culturale della figlia ————– Con ogni riserva di legge.”

PARTE RESISTENTE:
“Voglia L’On. Tribunale adito:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data ————– tra ————– e ————–
2. Ordinare la trascrizione presso l’ufficio dello Stato Civile competente.
3. Regolare i rapporti economici come segue:
-in via orincipale disporre la revoca dell’assegno di mantenimento in favore della sig.ra ————– e in favore della figlia maggiorenne ————– in via subordinata disporre la riduzione dei suddetti assegni dr mantenimento.
4. Condannare la ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento.”

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La ricorrente ha instaurato il presente procedimento al fine di sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti in data ————– , dal quale nel 1990 è nata una figlia, ————– deducendo che a decorrere dalla comparizione dinanzi al Presidente di questo Tribunale nell’ambito del procedimento di separazione consensuale (conclusosi con omologa in data ————– ), i coniugi non avrebbero più ripreso la convivenza; tali deduzioni della ricorrente sono state confermate dal resistente, il quale si è associato alla domanda di declaratoria sullo status. Deve pertanto ritenersi adeguatamente comprovato che tra i coniugi non sussiste più alcuna comunione spirituale né materiale e che tale comunione non può essere ricostituita; sussistono quindi i presupposti di legge per l’accoglimento della domanda previsti dall’art 3 n.2 lett. b) L.01.12.1970 n.898. Restano a questo punto da definire le ulteriori domande proposte dalla ricorrente, ovvero quella volta ad ottenere il riconoscimento di un assegno divorzile e dell’assegno di mantenimento per la figlia.

E’ bene a riguardo evidenziare che in sede di separazione non era stato riconosciuto alcun assegno di mantenimento in favore della resistente, la quale del resto non aveva neppure avanzato alcuna domanda in tal senso, ma era stato previsto solamente un contributo mensile, da parte dell’odierno resistente, per il pagamento del canone dell’immobile in locazione, oltre che un assegno di mantenimento per la figlia i, all’epoca dei fatti minorenne.
Durante il procedimento in esame è stata disposta un’indagine da parte della polizia tributaria nei confronti della sig.na ————– e del sig. ————–, tramite cui sono stati accertati i redditi del resistente e della ricorrente, la quale ha svolto attività lavorativa come operaia fino al 2009 e nel 2016 risultava avere un rapporto di lavoro domestico a tempo parziale, conclusosi nel novembre del 2017. Inoltre la ricorrente non ha più in locazione un immobile, bensì è usufruttuaria di un’immobile, di cui la figlia è nuda proprietaria.
Deve peraltro ritenersi che il contributo al pagamento del canone di locazione da parte dell’odierno resistente fosse stato previsto nella separazione consensuale quale contributo aggiuntivo al mantenimento della figlia minore, piuttosto che come assegno di mantenimento per l’ex moglie. Ad oggi, peraltro, la ricorrente non ha più la necessità di sostenere un canone di locazione.
E’ opportuno rammentare che all’assegno divorzile viene oggi riconosciuta sia una funzione assistenziale, nelle ipotesi in cui l’ex coniuge non abbia capacità lavorativa e di conseguenza non sia economicamente autosufficiente, sia una funzione compensativa, per i casi di matrimonio di lunga durata, in cui uno dei due coniugi abbia sacrificato la sua attività lavorativa per dedicarsi alla famiglia, contribuendo in tal modo, comunque, a creare il patrimonio familiare (Cass. SS. UU. n. 18287/2018).
Tali presupposti devono essere provati dal soggetto che ritiene sussistere il proprio diritto all’assegno divorzile: tale prova non è stata fornita nel procedimento in esame.
La ricorrente infatti negli anni successivi alla separazione ha intrapreso dei lavori, dimostrando di avere un’adeguata capacità lavorativa; nulla ha poi dedotto per quanto riguarda gli altri presupposti che giustificano oggi il riconoscimento dell’assegno divorzile.
S’impone quindi il rigetto della domanda avanzata a tal fine dalla ricorrente.
Per ciò che concerne la figlia ————–, ampiamente maggiorenne, il resistente continua a versare a titolo di mantenimento della stessa una somma parti a curo 300,00 mensili.
Dalla documentazione prodotta si evince peraltro che la figlia ha svolto attività lavorativa stagionale presso lo stabilimento balneare di proprietà del resistente dall’anno 2006 all’anno 2013.
Il diritto al mantenimento sorge in capo ai figli, anche maggiorenni, che non siano economicamente autosufficienti.
Il raggiungimento dell’autonomia economica deve essere valutata caso per caso, con riguardo specificatamente alle competenze, alla professionalità e al titolo di studi del figlio.
Si ritiene che il diritto al mantenimento venga meno quando i figli si inseriscono nel mondo del lavoro, dimostrando adeguata capacità lavorativa; pertanto può considerarsi economicamente autosufficiente il figlio che svolga lavori anche stagionali o a tempo determinato, come nel caso di specie (leggasi ad esempio Corte di Appello Catania 3/11/2016).
Nel caso di specie, poi, deve tenersi conto dei sopraggiunti obblighi e oneri in capo al resistente a seguito della nascita della figlia ————– in data .; la giurisprudenza di legittimità ha infatti dato rilievo al sopraggiungere di maggiori oneri familiari ove derivi dalla nascita di nuovi figli o comunque da situazioni che determinino obblighi giuridicamente rilevanti. (Cass. ordinanza n. 2620/2018).
Non sussistono quindi i presupposti per continuare a prevedere oggi un contributo al mantenimento in favore della figlia, ————– , ormai autonoma: la relativa domanda viene pertanto rigettata.
La soccombenza praticamente totale della ricorrente ne impone la condanna a rifondere le spese processuali anticipate dal resistente, secondo gli importi liquidati in dispositivo in considerazione dell’attività processuale svolta e dei parametri discendenti dal D.M. 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, cosi decide:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Falconara Marittima in data ————– tra ————– e ————– , trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di I a (anno — parte II, serie A, n. Ordina all’Ufficiale di Stato Civile del comune di ————– di procedere all’annotazione della presente sentenza.
Rigetta la domanda proposta dalla ricorrente, ————– al fine di ottenere il riconoscimento di un assegno divorzile e di un assegno di mantenimento per la figlia ————–.
Dichiara tenuta e condanna la signora ————– a rifondere le spese processuali anticipate dalla controparte, liquidate in euro 4.850,00 oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.

Riguardo Gianluca Mengoni

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