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Rinoplastica e risarcimento danni: cosa fare se il chirurgo sbaglia?
Rinoplastica e risarcimento danni: cosa fare se il chirurgo sbaglia?

Rinoplastica e risarcimento danni: cosa fare se il chirurgo sbaglia?

Con questo elaborato si vuole approfondire la responsabilità medica negli interventi di rinoplastica, prendendo spunto da un caso trattato. È doveroso premettere che l’obbligazione assunta dal medico nei confronti del paziente ha natura contrattuale, sicchè incombe sul medico provare che il suo inadempimento è stato determinato da una causa a lui non imputabile, mentre il paziente dovrà provare solamente il contratto professionale instaurato con il sanitario e l’aggravamento o l’insorgenza della patologia.

In materia di chirurgia estetica, la giurisprudenza con due importanti sentenze, la n.8243/17 del Tribunale di Milano e la n.753/18 del Tribunale di Bari hanno precisato che il paziente che si rivolge ad un chirurgo estetico lo fa per una questione estetica e non curare una patologia, con la conseguenza che la rimozione del difetto fisico o del miglioramento estetico costituisce la causa del contratto e in mancanza di detto risultato il medico è inadempiente. Ne consegue che il chirurgo tramite l’informativa sarà obbligato a prospettare al paziente le reali possibilità da raggiungere tramite l’intervento, le modalità e tutti i rischi che ne possono conseguire; per contro il paziente dovrà rilasciare o meno il consenso informato.
 

IL CASO

Rinoplastica e risarcimento danni: cosa fare se il chirurgo sbaglia? | Avvocato Gianluca Mengoni

[immagine esemplificativa]

La sig.ra ALFA nel marzo 2019 si sottoponeva ad un intervento di rinoplastica – nello specifico rimodellamento della punta del naso eseguito dal prof. CAIO presso una clinica, ottenendo un risultato completamente insoddisfacente senza nessun miglioramento. Il costo sostenuto per l’intervento ammontava a € 3.880,00.
La sig.ra ALFA firmava il consenso informato, che veniva predisposto in forma inadeguata dal momento che il chirurgo parlava di un intervento alla punta del naso perfettamente standardizzato ed eseguito con eccellenti risultati, per poi cautelarsi scrivendo in alcuni casi è possibile che i risultati non siano del tutto soddisfacenti, ma non parlava di ipotesi come nel caso dove poteva verificarsi che non ci fosse nessun miglioramento.

Se il medico avesse prospettato realisticamente questa evenienza, la sig.ra ALFA poteva decidere di non fare l’intervento.

Inoltrata la richiesta danni prima al chirurgo, ma dimostratosi poco collaborativo, la stessa veniva inviata anche alla clinica, dal momento che la Legge Gelli – Bianco afferma chiaramente che la Struttura Sanitaria risponde sempre e comunque dell’operato dei propri sanitari. Veniva aperto il sinistro e la Compagnia Assicurativa sottoponeva a visita medico-legale la sig.ra ALFA riscontrando il comportamento negligente del chirurgo; praticamente la caduta della punta del naso era dovuta alla mancanza di innesto cartilagineo da prelevarsi dal padiglione auricolare, veniva poi descritto l’intervento necessario di risollevamento e quantificato il costo in € 7.450,00.

A questo punto la sig.ra ALFA avrebbe potuto richiedere il risarcimento del danno biologico e morale, oltre al rimborso delle spese sostenute per il primo intervento, ma vista il comportamento poco collaborativo anche dell’assicurazione e della clinica e per evitare di richiedere una consulenza tecnica preventiva ai fini di composizione della lite ai sensi dell’art.696 bis c.p.c. dovendo anticipare spese per circa € 3.000,00 per i medici oltre spese legali, si è raggiunto l’accordo transattivo accettando la somma stimata per fare un nuovo intervento chirurgico.
 
 
Questo articolo riporta un caso trattato dallo Studio Legale Avvocato Gianluca Mengoni e non intende ledere alcuna categoria professionale.
 
 
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