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Responsabilità Medica del Chirurgo Estetico
Responsabilità Medica del Chirurgo Estetico | Avvocato Gianluca Mengoni

Responsabilità Medica del Chirurgo Estetico

LA RESPONSABILITÀ DEL CHIRURGO ESTETICO

Questa forma di responsabilità medico-sanitaria è sempre più frequente vivendo oramai in un contesto sociale dove la bellezza è un elemento vitale per sentirsi socialmente adeguati; da un sondaggio l’Italia è il settimo Paese al modo per numero di interventi di chirurgia plastica.

OBBLIGAZIONE DI MEZZI

Anche l’obbligazione del medico estetico, come quella assunta da qualsiasi altro medico, è un’obbligazione di mezzi e quindi sussiste responsabilità solo se non si è operato con prudenza, diligenza e perizia. Al riguardo è da segnalare la sentenza Tribunale di Bari n.1780/2011 in cui viene stabilito che ”l’obbligazione del chirurgo estetico è di mezzi, per cui non risponde del mancato raggiungimento del risultato che il cliente si attendeva, purchè non abbia commesso negligenza e imperizia, fermo l’obbligo del professionista di prospettare alla paziente realisticamente la possibilità dell’ottenimento del risultato perseguito”.

IL CONSENSO INFORMATO NELLA CHIRURGIA ESTETICA

Al riguardo il chirurgo dovrà fornire informazioni più dettagliate e precise rispetto a quelle relative ad operazioni ordinarie e tale accortezza è dovuta al fatto che gli interventi estetici non sono finalizzati al recupero della salute in senso stretto.
Occorre rammentare un caso significativo, nel quale un chirurgo estetico ha subito una condanna al risarcimento per danno morale in seguito alla violazione dell’obbligo informativo. La Corte d’Appello di Milano con sentenza del 30/1/2008 accertava la responsabilità del chirurgo e della Casa di Cura, condannandoli al risarcimento danni morali sofferto dalla paziente in conseguenza intervento mastoplastica (aumento del seno) che il sanitario eseguì scegliendo di installare una protesi di dimensioni inferiori rispetto a quanto richiesto dalla donna. Il fatto che l’esecuzione dell’intervento sia avvenuto correttamente ha un peso del tutto relativo, rispetto al dovere di informazione.

In conclusione il dovere informativo del chirurgo estetico deve essere massimo e capillare:
il paziente deve sapere tutte le possibili conseguenze dell’intervento, positive e negative, nonché le ripercussioni nella vita professionale e di relazione

CASI DI RESPONSABILITÀ DEL CHIRURGO ESTETICO

I casi di responsabilità potrebbero essere i seguenti:

1. RESPONSABILITÀ DEL CHIRURGO ESTETICO PER ERRORE ESECUTIVO

Il paziente potrà sicuramente contestare una lesione che gli sia derivata dall’intervento, quando ad esempio il medico obbligato a rifare il seno abbia poi procurato un danno concreto all’organo interessato dall’operazione, ovvero ad altri organi, per cui varranno le regole generiche in tema di responsabilità del medico-chirurgo per errore esecutivo. Ovviamente se la lesione è dovuta a circostanze non prevedibile (es. terremoto che muove la mano del chirurgo che lo porta ad incidere altri organi) la responsabilità del chirurgo non sussiste.

2. RESPONSABILITÀ DEL CHIRURGO ESTETICO NEL CASO DI INTERVENTO CON ESITO INFAUSTO NON ADDEBITABILE A CONDOTTA NEGLIGENTE DEL MEDICO

Se la lesione subita dal paziente (esito infausto) è avvenuta per motivi che non dipendono da un errore esecutivo del medico, ma che poteva essere prevedibile (perché eventi normali dell’intervento) e non erano stati illustrati nel consenso informato, non si ha una vera e propria responsabilità del medico, bensì una responsabilità dello stesso per negligenza adottata nella fase informativa. In questo caso il paziente non potrà contestare una lesione alla sua integrità fisica, ma una lesione al suo diritto all’autodeterminazione, domandando il risarcimento dei danni che avrà dovuto sopportare.
Al riguardo Cassazione 6/6/2014 n.12830 ha stabilito che quando un intervento di chirurgia estetica consegue un inestetismo più grave di quello che si mirava ad eliminare e l’accertamento di tale possibile esito il paziente non era stato informato, consegue la responsabilità del medico, quand’anche l’intervento era stato correttamente eseguito.

3. RESPONSABILITÀ DEL CHIRURGO ESTETICO NEL CASO DI INTERVENTO RIUSCITO MA CON RISULTATO ESTETICO DIFFERENTE RISPETTO A QUANTO SI ASPETTAVA IL PAZIENTE

In questo caso si possono verificare due ipotesi:

a. Il paziente lamenta un errore di esecuzione del medico, il quale pur non avendo provocato un esito infausto in senso stretto (non c’è stata lesione dell’organo su cui è intervenuto) ma ha errato nell’esecuzione del rifacimento con un risultato estetico non corretto (si pensi a seni asimmetrici). Il paziente potrà lamentare un danno estetico e varranno le regole generali della responsabilità medica.

b. Può capitare che l’intervento non raggiunga il risultato estetico che il paziente si aspettava, ma tale differenza estetica non dipende da un errore esecutivo del medico, bensì da alcune complicanze che hanno inciso sull’esecuzione (caratteristiche biologiche del paziente). Tenuto conto di tale eventualità, l’intervento può definirsi riuscito, ma occorre verificare se il medico poteva prevedere tale problematiche e se le aveva rappresentate al paziente nell’informativa. Nel caso il medico non abbia provveduto, il paziente avrà diritto al danno per lesioni al diritto all’autodeterminazione con conseguente danno morale ad esempio lamenta depressione e disagi psichici dovuti alla difficile accettazione della sua nuova fisionomia.
 
 

 

 
Questo articolo è un approfondimento in ambito di chirurgia estetica di un precedente articolo dedicato alla Responsabilità Medica e Sanitaria con l’analisi dei casi in cui è possibile ottenere una forma di risarcimento
 

 

Riguardo Gianluca Mengoni

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