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Il Nuovo Sovraindebitamento del Consumatore

Il Nuovo Sovraindebitamento del Consumatore

La revisione della Legge 3/2012 sul sovraindebitamento si è resa necessaria per la quasi totale disapplicazione dell’istituto, spingendo il legislatore a semplificare il testo normativo rendendo la procedura più agile e di facile applicazione.
 

 

NUOVA NORMATIVA

Con l’entrata in vigore del “Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza” presumibilmente il 1 settembre 2021, sono previste tre procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento:
1. La ristrutturazione debiti del consumatore
2. Il concordato minore
3. La liquidazione controllata
 

LA RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL CONSUMATORE

Questa procedura è rivolta a risolvere la problematica del sovraindebitamento che colpisce il consumatore inteso come la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale, che comprende anche il socio illimitatamente responsabile di SNC e SAS, purchè il proprio indebitamento non sia riconducibile a quello della società partecipata. Con questa procedura, il consumatore ha la possibilità di ristrutturare i propri debiti senza l’approvazione dei creditori, rimettendosi esclusivamente alla valutazione del Giudice.
 

REQUISITI SOGGETTIVI

I requisiti per accedere alla procedura sono:
Essere consumatori;
Trovarsi in stato di sovraindebitamento, inteso come inadeguatezza della capacità di reddito a sostenere le spese assunte con conseguente probabile insolvenza;
Assenza di colpa grave, dolo o frode nella determinazione dello stato di insolvenza

Con l’entrata in vigore dal 1 settembre 2021 delle modifiche legislative, l’aspetto della colpevolezza nella determinazione dello stato di sovraindebitamento non avrà più rilevanza, in quanto la soglia dell’inammissibilità si alza attestandosi alla colpa grave, dolo o frode. Si tratta di un’importante novità rispetto alla Legge 3/2012 in cui l’accesso alla procedura era molto limitato bastando un semplice comportamento colposo (es. assunzione diversi finanziamenti), mentre dal 1 settembre 2021 occorrerà un comportamento molto più grave del consumatore (colpa grave ossia obbligazioni assunte sapendo di non poter adempiere) per vedere respinta la domanda.
 

IL SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE E LE PROCEDURE FAMILIARI

Un novità che colma una lacuna della legge 3/2012 è data dalla possibilità di accedere alla procedura del socio illimitatamente responsabile delle società SNC e SAS, che può essere considerato consumatore, purchè il proprio indebitamento non sia riconducibile a quello della società partecipata e delle cui inadempienze risponde. Altra novità che fa ingresso nella procedura è quella della famiglia intesa come aggregato di soggetti legati da un rapporto di sangue. Con la Legge 3/2012 nei casi di indebitamento all’interno della famiglia, la soluzione era complicata perché ogni debito essendo personale, ciascun componente ne doveva rispondere con il proprio patrimonio. Con il nuovo istituto si potrà presentare un progetto unico di risoluzione della crisi.
 

LA DOMANDA PER ACCEDERE ALLA PROCEDURA

La domanda può essere presentata unicamente dal debitore e si compone di un piano e di una proposta supportata da documenti:
1. Elenco di tutti i creditori con indicazione somme dovute e cause prelazione;
2. Descrizione e consistenza del patrimonio;
3. Elenco atti di straordinaria amministrazione compiuti ultimi 5 anni;
4. Dichiarazione redditi ultimi 3 anni:
5. Indicazione di stipendi, pensioni e altre entrate del debitore e nucleo familiare;
6. Certificazione debiti fiscali

Quindi la domanda è presentata dal debitore che ha la responsabilità dei documenti allegati, ma è depositata tramite l’O.C.C. (Organismo Controllo Crisi) che ha predisposto il piano. Il piano consiste in una relazione con indicazione:
Cause indebitamento;
Diligenza impiegata dal debitore nell’assumere obbligazioni;
Ragioni dell’incapacità di adempiere, che saranno valutate dal Giudice per esprimersi sul requisito della colpa grave

La proposta può prevedere anche il soddisfacimento parziale dei crediti in qualsiasi forma, ma anche differenziato attraverso la suddivisione dei creditori in classi. Rispetto alla legge 3/2012 ci sono importanti novità:
1. Possibilità di falcidia (stralcio) sia per i crediti impignorabili che privilegiati;
2. Ammissibilità della falcidia e ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, TFR, pensione;
3. La possibilità di prevedere nel piano anche il rimborso alle scadenze convenute delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale del debitore se lo stesso alla data del deposito della domanda aveva adempiuto le proprie obbligazioni o se il Giudice lo autorizza al pagamento del debito scaduto a tale data;
4. Consentire al debitore meritevole che non sia in grado di offrire ai creditori nessun pagamento neanche futuro, di accedere all’esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro 4 anni, laddove sopravvengono utilità;
5. L’O.C.C. nella relazione dovrà indicare il merito creditizio ovvero se il soggetto finanziatore (banca, finanziaria) sia stata diligente nella concessione del credito ovvero se abbia favorito il sovraindebitamento del consumatore, che deve conservare un dignitoso tenore di vita.
Il merito creditizio si ritiene rispettato se al debitore viene assicurato, detratta la quota impegnata per pagare il finanziamento, il seguente reddito:
– Nucleo familiare con un componente € 460 mensile;
– Nucleo familiare con 2 componenti € 722 mensile;
– Nucleo familiare con 3 componenti € 938 mensile;
– Nucleo familiare con 4 componenti € 1.131 mensile

Il Codice della Crisi stabilisce una sanzione in abito processuale nei confronti del creditore/finanziatore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento del debitore violando i sopra citati parametri.
 

IL PROCEDIMENTO

Il procedimento si svolge dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, non è prevista nessuna udienza, ma solo la comunicazione del decreto di ammissione ai creditori e la fissazione di un termine di 20gg entro cui poter presentare osservazioni all’ O.C.C. ed entro 10gg successivi, l’O.C.C. riferisce al Giudice e proponendo eventuali modifiche al piano che si rendessero necessarie.

I creditori attraverso le proprie osservazioni, possono sollevare eccezioni di ammissibilità della domanda o di fattibilità del piano o contestazione della sua convenienza rispetto alla liquidazione del patrimonio. Al termine dell’istruttoria, il Giudice risolta ogni contestazione, verificata l’ammissibilità della domanda e la fattibilità del piano omologa e dichiara chiusa la procedura, in alternativa rigetta la domanda. Contro il provvedimento di accoglimento o rigetto è ammesso il reclamo in Corte di Appello.

Novità importante che sarà introdotta dal 1 settembre 2021 è la possibilità per il debitore di chiedere insieme all’omologa del piano, delle misure protettive del suo patrimonio (es. casa di abitazione)
1. Sospensione procedura esecutiva immobiliare;
2. Divieto di azione esecutive sul patrimonio del debitore, qualora non siano ancora notificati pignoramenti
 

UN ESEMPIO PRATICO DI “NUOVO SOVRAINDEBITAMENTO”

Degna di nota è la sentenza del Tribunale di Verona del 5/2/2021 con cui ha omologato il Piano del Consumatore, adottando un’interpretazione estensiva dei requisiti della meritevolezza alla luce del nuovo Codice della Crisi che entrerà in vigore dal 1 settembre 2021.

Il caso riguarda TIZIO che aveva contratto un mutuo per l’acquisto della casa, quando non era ancora sposato, viveva con i genitori, percepiva un reddito di €2.000 a fronte di una rata di €800. Nel 2004 Tizio aveva contratto matrimonio e successivamente erano nati due figli. Fino a quando la famiglia era rimasta unita, Tizio poteva beneficiare anche dello stipendio della moglie per €1.000. Gli squilibri economici sono invece coincisi con la separazione dalla moglie, con conseguente assegno di mantenimento per i figli e corresponsione di €7.000 quale contributo per i costi necessari successivo trasferimento dei figli in altra abitazione. In tale contesto Tizio vendeva il proprio immobile ed estingueva il mutuo iniziale, ma per far fronte a tutte le nuove spese (separazione, nuova abitazione) nel 2013 stipulava finanziamenti con Compass, Banca Popolare di Vicenza e Findomestic.

Con un’interpretazione estensiva, il Giudice ha esaminato la meritevolezza incentrandola sull’indebitamento iniziale (dove non c’era colpa: accensione mutuo avendo capacità economiche) poi sui motivi che hanno portato il consumatore a contrarre ulteriori debiti. Alla luce del nuovo Codice, che prevede la possibilità di falcidia e ristrutturazione dei contratti di finanziamento con cessione del quinto, il Giudice ha omologato il piano con soddisfacimento del 30% dei contratti di finanziamento, con rimodulazione di una nuova rata.
 

 

Riguardo Gianluca Mengoni

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