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Notiziario Agro-Giuridico: Viabilità Rurale

Notiziario Agro-Giuridico: Viabilità Rurale

Argomenti trattati: viabilità rurale, strade vicinali
Sezione: Giurisprudenza Civile
Articoli e sentenze: art.1051, art.1104 del Codice Civile, Cassazione Civile sez.II 19/02/81 n.1.030, Consiglio di Stato sez. V 15/11/57
Autore: Fabio Capitani, consulente del Tribunale di Ancona

Dispone l’art.1051 del Codice Civile di assicurare al proprietario un comodo e libero accesso al proprio fondo per le coltivazioni o per un altro conveniente uso. Ne consegue quanto importanti e valenti siano le strade di campagna e quanto contenzioso muove la gestione e manutenzione. Parlare di viabilità rurale senza precisare la qualifica della via facilmente potrebbero generarsi degli equivoci. Per inquadrare correttamente l’argomento si ritiene opportuno riportare brevi cenni sulla viabilità rurale.

Dalla sintesi delle caratteristiche attribuite dai maggiori cultori dell’argomento discende che le strade di campagna si possono distinguere in:

Strade Vicinali Private o Agrarie: su cui non può costituirsi una servitù pubblica di passaggio, in quanto il suolo sul quale si sviluppano è privato e le spese di costruzione sono state sostenute dai soli proprietari frontisti; dette strade servono esclusivamente per accedere alle loro proprietà pertanto si ravvisa mancanza assoluta di una funzione di disimpegno che torni a beneficio della collettività. Le spese di manutenzione sono a carico di tutti i predetti interessati (art. 1104 C.C.).

Strade Vicinali Pubbliche: le quali sebbene il loro sedime sia di proprietà privata, sono tuttavia soggette a servitù di pubblico passaggio, in quanto riescono ad assolvere ad una funzione di pubblico interesse. Infatti esse spesso conducono ad un agglomerato di case dove facilmente vi è una rivendita di pane, un negozio di generi alimentari, una scuola pubblica, una fontana e così via.. la servitù di pubblico passaggio si costituisce col decorso del tempo.

Generalmente queste strade, si formano di fatto cioè con il semplice passaggio pubblico senza che si abbia nemmeno memoria della loro origine. La vigilanza di dette strade è demandata alle autorità comunali (art.19 della L.20/03/1865 n.22/48 all. F; art.15 del D.Lgt. n.1446 del 1918 che è stato confermato dall’art. 20 del R.D. 15/11/23 n. 25/06). Nella realtà l’origine delle strade vicinali è unica: la necessità di servire la campagna cui era ed è legata l’economia agricola. Solo successivamente con la evoluzione sociale rurale si è determinata una netta distinzione tra quelle che costruite mantenute ad esclusivo uso dei fondi laterali e quindi rimaste private, perché prive di un interesse pubblico e le altre le quali sebbene abbiano il sedime di proprietà privata dei frontisti, la generalità vi esercita il diritto di passaggio in quanto adducono a luoghi di generale interesse. Con l’esercizio di fatto praticato ab immemorabile o per il tempo utile ad usocapire da parte della collettività per scopi di generale interesse che si costituisce una servitù di uso pubblico, tale da far acquisire alla strada la qualifica di vicinale pubblica. Tuttavia, in tempi più recenti, il massiccio esodo della popolazione rurale, la chiusura delle fiere e dei mercati locali del bestiame, la soppressione delle scuole rurali ecc.. per molte strade di campagna sono presupposti che inducono ad una possibile cessazione della vicinalità, e declassificazione a strade vicinali agrarie con ritorno al servizio esclusivo dei privati che le costruirono per recarsi ai loro terreni.
La giurisprudenza ha riconosciuto che l’iscrizione di un a strada nell’elenco delle vie vicinali, non può farle assumere il carattere di strada vicinale quando non è idonea a soddisfare esigenze collettive quando manca l’uso pubblico continuo nel tempo esercitato jure servitutis dagli appartenenti al comune (Consiglio di Stato sez. V 15/11/1957). Affinché una strada vicinale (il cui suolo sia di proprietà privata) sia soggetto ad uso pubblico, non è sufficiente che essa sia adibita al transito di persone diverse dal proprietario, ne che possa servire da collegamento tra fondi privati e località di uso comune, ma occorre la sua destinazione a soddisfare le esigenze di una comunità di persone, che anche se non organizzati in un ente territoriale, si presentano tuttavia come una collettività indeterminata di individui che usano quella strada, oggettivamente idonea a conseguire fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli cui servono i beni demaniali, non uti singoli, bensì uti cives, in quanto titolari di un interesse a carattere generale (Cassazione Civile sez. II 19/02/81 n 1.030).

Riguardo Gianluca Mengoni

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