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Notiziario Agro-Giuridico: Distanze Legali

Notiziario Agro-Giuridico: Distanze Legali

Argomenti trattati: distanze degli alberi tra proprietà confinanti
Sezione: Giurisprudenza Civile
Articoli e sentenze: art. 832 Codice Civile, art. 7 Codice di Procedura Civile

Le regole che disciplinano le distanze degli alberi e delle piantagioni negli edifici sono dettate dal codice civile in relazione alle dimensioni che le piante andranno a raggiungere.
Tali regole hanno carattere suppletivo e trovano applicazione solo in mancanza di regolamenti e di usi locali.
Sono ammessi atti dispositivi, così è ammissibile la costituzione di servitù contraria, sia per convenzione che per destinazione del padre di famiglia.

Le distanze stabilite dal codice civile all’art. 832 sono:
1. tre metri per alberi di alto fusto.
2. un metro e mezzo per alberi di non alto fusto
3. mezzo metro per viti, arbusti siepi

Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purchè le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.
In caso di violazione delle distanze legali il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati a distanza minori di quelle legali.
Ai sensi dell’art. 7 cpc la tutela giudiziaria si svolge dinanzi al Giudice di Pace, sempre che non sorgano controversie sulla proprietà o sui confini, la cui competenza in tal caso spetta al Tribunale.

Riguardo Gianluca Mengoni

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